"Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni
brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo
nazionale"
A chi è rivolto?
Gli affitti brevi si riferiscono a contratti di locazione con una durata
inferiore ai 30 giorni. Questa forma di affitto è disciplinata
dall’articolo 4 del Decreto Legge 50/2017, che consente al locatore di
affittare il proprio immobile per uso esclusivamente abitativo, senza la
necessità di aprire una partita IVA. Gli affitti brevi sono comunemente
utilizzati per soggiorni di breve durata, come vacanze o viaggi di
lavoro, e non richiedono la registrazione del contratto presso l’Agenzia
delle Entrate se la durata è inferiore ai 30 giorni.
La locazione turistica può avere una durata fino a 3 mesi e rientra nella categoria delle locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche. Secondo l’articolo 1, comma 2, lettera c) della Legge n. 431/1998, queste locazioni sono esenti dalla rigida disciplina della stessa legge e sono regolate dalle disposizioni del Codice Civile in materia di locazione. Inoltre, il Decreto Legislativo 79/2011 (Codice del Turismo) specifica che tali locazioni non richiedono l’apertura di una partita IVA, a meno che non vengano offerti servizi aggiuntivi che configurino un’attività imprenditoriale.
Vengono introdotti nuovi obblighi che riguardano le unità immobiliali abitative oggetto di locazioni turistiche o affitti brevi e le
strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Assegnazione del CIN:
Il CIN viene assegnato dal Ministero del Turismo tramite una procedura automatizzata. I proprietari, gestori o titolari delle strutture devono accedere al portale telematico del Ministero del Turismo utilizzando il proprio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CIE (Carta d’Identità Elettronica).Obblighi di Esposizione e Comunicazione:
Il CIN deve essere esposto all’esterno della struttura ricettiva e indicato in ogni annuncio pubblicitario, sia online che offline. Questo permette ai potenziali ospiti di verificare la regolarità della struttura e contribuisce a una maggiore trasparenza del mercato.Requisiti per l’Ottenimento del CIN:
Per ottenere il CIN, è necessario che la struttura ricettiva o l’unità immobiliare destinata agli affitti brevi sia in regola con tutte le normative vigenti, inclusi i requisiti di sicurezza e le autorizzazioni amministrative.Finalità del CIN:
Il CIN serve a garantire la tutela della concorrenza e la trasparenza del mercato, facilitando il coordinamento informativo, statistico e informatico tra le amministrazioni statali, regionali e locali.Il CIN rappresenta quindi un passo importante verso una maggiore regolamentazione e trasparenza nel settore degli affitti brevi in Italia.
"Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei
requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa
statale e regionale vigente.
In ogni caso,
tutte le unità immobiliari
sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del
monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma
di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare
in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior
pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri
quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per
piano.
Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
"
L’art. 13 ter comma 7 del D.L. 145-2023 conv. in L. 191-2023 afferma che: "per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021."
Adatti ad essere utilizzati su apparecchiature elettriche con tensione fino a 1.000V.
Un focolaio di classe F si riferisce a incendi che coinvolgono oli e grassi combustibilitipici delle cucine.
Con gli estintori a polvere, oltre a ridurre la visibilità dei luoghi, si rischia di compromettere arredamento ed altro.
La normativa UNI 9994-1 del 2024 prevede che ogni estintore riceva una manutenzione continua durante l'intero tempo di vita dello stesso. Tale manutenzione DEVE essere effettuata da solo da personale specializzato in possesso dei requisiti di legge.
I controlli che la norma richiede sono i seguenti: SORVEGLIANZA, CONTROLLO, REVISIONE e COLLAUDO.
Ogni controllo avviene con tempistiche differenti in base alla tipologia di estintore.
Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore, inodore e insapore, leggermente meno denso dell’aria. Si forma principalmente durante la combustione materiali come legna, benzina e gas combustibili.
Questo gas è altamente tossico per gli esseri viventi, poiché si lega all’emoglobina nel sangue, impedendo il trasporto dell’ossigeno. Anche piccole concentrazioni possono essere pericolose, causando sintomi come mal di testa, vertigini e, in casi estremi, la morte.
I rilevatori di gas possono evitare incidenti gravi individuando la presenza di gas pericolosi come il metano o il GPL prima che raggiungano livelli pericolosi. Questo è cruciale perché questi gas sono inodori e incolori, rendendoli difficili da rilevare senza un’apparecchiatura specifica.
La normativa
UNI 11522:2014 prevede che con cadenza, almeno annuale, i rilevatori di monossido di carbonio e di gas combustibili siano testati per il corretto funzionamento
da parte di personale qualificato. Il test prevede che siano spruzzati, in prossimità dei sensori, gas di prova per testarne il corretto funzionamento.
L’art. 13 ter comma n. 9 del D.L. 145-2023 conv. in L. 191-2023 afferma che:"...in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata."
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