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"Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale"
A chi è rivolto?
Locazioni turistiche
Affitti brevi
Strutture alberghiere
Unità immobiliari ad uso abitativo destinate a
contratti di locazione per finalità turistiche
I Unità immobiliari destinate alle locazioni brevi
ex 4 del DL 50/201
Strutture turistico-ricettive alberghiere ed
extralberghiere

Gli affitti brevi si riferiscono a contratti di locazione con una durata inferiore ai 30 giorni. Questa forma di affitto è disciplinata dall’articolo 4 del Decreto Legge 50/2017, che consente al locatore di affittare il proprio immobile per uso esclusivamente abitativo, senza la necessità di aprire una partita IVA. Gli affitti brevi sono comunemente utilizzati per soggiorni di breve durata, come vacanze o viaggi di lavoro, e non richiedono la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate se la durata è inferiore ai 30 giorni.

La locazione turistica può avere una durata fino a 3 mesi e rientra nella categoria delle locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche. Secondo l’articolo 1, comma 2, lettera c) della Legge n. 431/1998, queste locazioni sono esenti dalla rigida disciplina della stessa legge e sono regolate dalle disposizioni del Codice Civile in materia di locazione. Inoltre, il Decreto Legislativo 79/2011 (Codice del Turismo) specifica che tali locazioni non richiedono l’apertura di una partita IVA, a meno che non vengano offerti servizi aggiuntivi che configurino un’attività imprenditoriale.
Vengono introdotti nuovi obblighi che riguardano le unità immobiliali abitative oggetto di locazioni turistiche o affitti brevi e le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
CIN
REQUISITI DI SICUREZZA
Il Codice Identificativo Nazionale verrà assegnato dal Ministero del Turismo
tramite procedura telematica.
Sono previsti alcuni obblighi con riferimento alla sicurezza degli impianti,
relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione
per finalità turistiche o affitti brevi.
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN)è un elemento chiave per la regolamentazione degli affitti brevi e delle locazioni turistiche in Italia. Questo codice è stato creato con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e sicurezza nel settore degli affitti brevi, contrastando le forme irregolari di ospitalità e migliorando il coordinamento informativo tra le diverse amministrazioni.
Il CIN rappresenta quindi un passo importante verso una maggiore regolamentazione e trasparenza nel settore degli affitti brevi in Italia.
Assegnazione del CIN: Obblighi di Esposizione e Comunicazione: Requisiti per l’Ottenimento del CIN: Finalità del CIN:
Una volta effettuato l’accesso, gli operatori possono visualizzare l’elenco delle strutture a loro associate, precompilato con i dati presenti nella Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR). Se una struttura non è presente nell’elenco, è possibile segnalare la mancanza tramite un’apposita funzione del portale.
Inoltre, il CIN deve essere utilizzato in tutte le comunicazioni ufficiali relative agli affitti brevi, inclusi i contratti di locazione e le dichiarazioni fiscali.
Gli operatori devono aver depositato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente o aver presentato la Comunicazione relativa agli alloggi locati per finalità turistiche al Comune di competenza.
Inoltre, contribuisce alla sicurezza del territorio, permettendo un controllo più efficace delle attività di affitto breve e contrastando le forme irregolari di ospitalità.
"Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
In ogni caso,
tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021. "



ESTINTORI PORTATILI
L’art. 13 ter comma 7 del D.L. 145-2023 conv. in L. 191-2023 afferma che: "per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021."

Apparecchiature elettriche
Focolai di classe F
Nessuna polvere
Adatti ad essere utilizzati su apparecchiature elettriche con tensione fino a 1.000V.
Un focolaio di classe F si riferisce a incendi che coinvolgono oli e grassi combustibilitipici delle cucine.
Con gli estintori a polvere, oltre a ridurre la visibilità dei luoghi, si rischia di compromettere arredamento ed altro.
MANUTENZIONE ESTINTORI
La normativa UNI 9994-1 del 2024 prevede che ogni estintore riceva una manutenzione continua durante l'intero tempo di vita dello stesso. Tale manutenzione DEVE essere effettuata da solo da personale specializzato in possesso dei requisiti di legge.
I controlli che la norma richiede sono i seguenti: SORVEGLIANZA, CONTROLLO, REVISIONE e COLLAUDO.
Ogni controllo avviene con tempistiche differenti in base alla tipologia di estintore.
Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore, inodore e insapore, leggermente meno denso dell’aria. Si forma principalmente durante la combustione materiali come legna, benzina e gas combustibili.
Questo gas è altamente tossico per gli esseri viventi, poiché si lega all’emoglobina nel sangue, impedendo il trasporto dell’ossigeno. Anche piccole concentrazioni possono essere pericolose, causando sintomi come mal di testa, vertigini e, in casi estremi, la morte.

Qualsiasi apparecchio a combustione può generare MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) ed è quindi necessaria l'installazione di un rilevatore in ogni stanza in cui è presente un apparecchio a combustione.
I rilevatori di gas possono evitare incidenti gravi individuando la presenza di gas pericolosi come il metano o il GPL prima che raggiungano livelli pericolosi. Questo è cruciale perché questi gas sono inodori e incolori, rendendoli difficili da rilevare senza un’apparecchiatura specifica.

Il GPL è un gas più pesante dell'aria e quindi si concentra sopra al pavimento delle abitazioni. Per questo i rilevatori di gas GPL devono essere installati ad
un'altezza di 30cm dal pavimento.
Il METANO è un gas più leggero dell'aria e tende a concentrarsi vicino al soffitto delle stanze. Per questo motivo i rilevatori di METANO devono essere installati a 30cm dal soffitto.
ALIMENTAZIONE
Sia i rilevatori di GPL che METANO devono essere alimentati tramite corrente elettrica e non a batteria. Questo perchè i sensori di rilevazione per funzionare correttamente devono essere sempre caldi - questo implica un consumo continuo di energia e, quindi, un rilevatore alimentato a batteria necessiterebbe di una manutenzione continua dovuta alla sostituzione delle batterie.
La normativa UNI 11522:2014 prevede che con cadenza, almeno annuale, i rilevatori di monossido di carbonio e di gas combustibili siano testati per il corretto funzionamento da parte di personale qualificato. Il test prevede che siano spruzzati, in prossimità dei sensori, gas di prova per testarne il corretto funzionamento.
L’art. 13 ter comma n. 9 del D.L. 145-2023 conv. in L. 191-2023 afferma che:"...in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata."
Via del Biancospino, 1
50013, Campi Bisenzio
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